La teorica della ragion di Stato

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Rilanciamo sul nostro sito un lungo e articolato saggio di Gianfranco Borrelli sulla La teoria della ragion di Stato.  Ne pubblichiamo una versione largamente ridotta rinviando per la versione integrale al testo disponibile su “Treccani on line”, Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto (2012)

 

Ragion di Stato: studi recenti e novità interpretative

Profondi cambiamenti interpretativi sono intervenuti negli ultimi decenni nel campo degli studi dedicati al complesso delle semantiche che rinviano alla nozione di ragion di Stato; conviene ripercorrerne rapidamente i passaggi più significativi, che confermano l’interesse della comunità scientifica per una categoria del pensiero politico che appare intramontabile.

Bisogna innanzitutto ricordare il convegno di studi di Tubinga su questo tema, svoltosi nel 1974 e promosso da Roman Schnür (Staatsräson, 1975); esso costituì un’esperienza di forte sinergia tra gli studiosi europei e produsse una serie di importanti risultati. Innanzitutto, in modo unanime venne espresso il congedo definitivo dall’interpretazione dell’idea di ragion di Stato offerta nel 1924  da Friedrich Meinecke (Die Idee der Staatsräson in der neuren Geschichte): nel suo contributo a StaatsräsonMichael Stolleis sostiene che bisogna interpretare la sovranità come Stato territoriale, «reale Machtpolitik», e non più – alla maniera di Meinecke – concettuale opposizione di etos e kratos, di morale e politica; rifiuto quindi di ridurre teorie e pratiche di ragion di Stato al genio di Niccolò Machiavelli, considerato da Meinecke inventore non dell’espressione ma dei fondamenti teorici della ragion di Stato.

In quegli stessi anni, con tonalità consonanti, Michel Foucault dedicava a questi temi un’indagine di grande rilievo. Sottoponendo a profonda critica la categoria moderna di sovranità nelle lezioni al Collège de France del 1975-76 che recano il titolo Il faut défendre la societé (1997) e dedicando al tema della ragion di Stato una parte importante nelle lezioni del 1977-78 su Sécurité, territoire, population (2004), Foucault veniva assegnando ai dispositivi di ragion di Stato caratteristiche e attributi di un modo specifico di pensare e agire la politica dello Stato moderno a partire dal 17° secolo. Teorie e tecniche di ragion di Stato rappresentano un nuovo modo di pensare e praticare la politica, che apre ai processi della moderna arte del «governo degli uomini», primo passaggio per la costituzione di strategie disciplinari di gouvernementalité.

Ancora, dagli inizi degli anni Novanta, in Italia dapprima e in seguito in molti Paesi europei, una vera e propria effervescenza di ricerche ha contribuito a promuovere ulteriori avanzamenti critici sui temi della ragion di Stato, provocando un’estensione e un superamento della classica stagione di studi che aveva visto gli importanti lavori che vanno da Meinecke a Rodolfo De Mattei (1950 e 1979), da José A. Maravall (1944 e 1972) a Étienne Thuau (1966), da Luigi Firpo (1960 e 1976) a George L. Mosse (1957). Si vedano a tal proposito gli atti dei convegni Ragion di Stato e ragioni dello Stato (secoli XV-XVII), 1996, Botero e la ragion di Stato, 1992, Aristotelismo politico e ragion di Stato, 1995, La Ragion di Stato dopo Meinecke e Croce, 1999, Prudenza civile, bene comune, guerra giusta, 1999.

Ragion di Stato non viene più interpretata solamente come prevalente esercizio della forza, come utilizzo normale del segreto e della deroga; soprattutto, si cerca di superare i limiti della letteratura critica che ancora riferiva in modo diretto le novità introdotte dagli scrittori di ragion di Stato alle teorie di Machiavelli e che interpretava univocamente discorsi e dispositivi di ragion di Stato come razionalizzazione del governo civile ispirato dalle esigenze religiose della Controriforma.

Agli inizi del nuovo secolo, si può dunque tentare di restituire il senso di quella innovativa stagione di ricerche: ragion di Stato è ora studiata come il complesso delle pratiche e delle scritture proprie di un autonomo paradigma di conservazione politica che viene a costituire parte integrante dei processi di modernizzazione che si affermano in Europa a partire dalla metà del Cinquecento; in breve, si tratta di uno tra i principali fenomeni di quella modernità politica che non bisogna identificare riduttivamente con il primato della ragione autoritativa di sovranità, ma che va considerata disseminazione composita di istanze paradigmatiche diverse (Borrelli 1993 e 2003). Seguendo tale prospettiva critica, risulta anche possibile comprendere quegli elementi che segnano interessanti novità nel merito delle relazioni complesse che vengono emergendo tra la funzione preminente del comando politico perseguito per ragion di Stato con l’esercizio specifico dei dispositivi giuridici posti in essere dall’autorità di governo. Gli autori che, per circa mezzo secolo, dialogano tra loro realizzando quel libro variamente argomentato della ragion di Stato, offrono pure pregnanti enunciazioni e definizioni relative al posto che il diritto viene chiamato a ricoprire nell’organizzazione della vita civile; di queste particolari acquisizioni, che segnano significative novità nella cultura giuridica italiana del Seicento, si può operare un’essenziale ricostruzione.

 

Civil conversazione, ragion di Stato, ragioni di Chiesa

L’impegno critico più recente della ricerca ha indagato il fenomeno della ragion di Stato come l’arte di governo rivolta alla produzione dinamica di conservazione politica, improntata più alla razionalità che al buon governo, impegnata a offrire sostegno all’inedito artificio dello Stato moderno per vie diverse che vedono interagire nuovi saperi di governo, procedure diplomatico-militari, pratiche disciplinari in grado di produrre un efficace rapporto di comando-obbedienza. Grazie al complesso di pratiche e scritture di ragion di Stato, a fine Cinquecento, il laboratorio politico italiano mette capo alla produzione inedita di un programma di conservazione che afferma la centralità dello strumento autonomo della politica. Per porre in evidenza nel modo più conveniente l’originalità di questa produzione, bisogna sicuramente fare opera di ricostruzione degli elementi costitutivi di quel programma conservativo della situazione dei poteri esistenti che viene via via affermandosi in Italia all’interno degli Stati regionali, coinvolti fin dall’inizio del Cinquecento nel confronto diretto con gli Stati europei che fanno del territorio italiano un campo di conquista.

In particolare, per quanto concerne la storia italiana, nel momento più alto della civiltà rinascimentale, che coincide tuttavia con la crisi politica più acuta degli Stati regionali in Italia nei primi decenni del Cinquecento, la cultura italiana pone in essere un processo straordinario di trasformazione di linguaggi e comportamenti, con la precisa finalità di riconvertire tensioni antagonistiche e conflitti diffusi in percorsi di possibile pacificazione e di sicurezza materiale di vita. Questo programma coincide in prima istanza con il progetto di civil conversazione che prende avvio grazie a scritture di inestimabile valore: tra questi autori bisogna citare almeno Baldassarre Castiglione (Libro del cortegiano, 1528), Giovanni della Casa (Galateo, 1558) e Stefano Guazzo (Civil conversazione, 1574); l’obiettivo particolare è quello di attenuare i conflitti interni alle corti e di riconvertire in politica gli antagonismi vivi tra gli Stati italiani, resi ancora più drammatici nel contesto dei tentativi di conquista spagnoli e francesi. Questi autori lavorano alla codificazione di nuove regole di condotta, suggeriscono registri di buone maniere valide non solo per i cortigiani, bensì per tutti i sudditi; tali scritture vengono riprese in tutti i Paesi europei ed esercitano un’incidenza impressionante sulle condotte degli italiani, che si prolunga almeno fino agli inizi del 19° sec. (Quondam 2010).

Con questa letteratura prende corpo il progetto determinato di costruire codici di disciplina dei comportamenti individuali idonei a configurare rapporti efficaci di comando/obbedienza tra governanti e governati; per l’organizzazione della vita civile viene argomentata l’inevitabile rinuncia all’ossequio delle virtù tradizionali fondate sui principi non più efficaci delle leggi morali del giusnaturalismo cristiano, di fatto smentite dalla serie interminabile dei sanguinosi avvenimenti dell’epoca; piuttosto, bisogna praticare quelle tecniche di dialogo, di commercio comunicativo, suggerite dalle cosiddette virtù minori – quali, per es., grazia, piacere, utilità – al fine di razionalizzare e raddolcire la condotta dei soggetti interessati a conservare la situazione dei poteri esistenti: in breve, attraverso le pratiche del governo di sé, contribuire a realizzare il governo degli altri, con positivo effetto di disciplinamento sociale (Borrelli 2000).

In realtà, le scritture italiane di ragion di Stato possono essere innanzitutto considerate il compimento di quel progetto di civil conversazione. […] Peraltro, le scritture italiane di ragion di Stato costituiscono un complesso sicuramente non omogeneo per le modalità espositive utilizzate e per le tensioni politiche proprie dei contesti storici di provenienza; tuttavia, questo corpo di testi prodotti in continuità per alcuni decenni fin quasi alla metà del Seicento costituisce la messa a punto formale per un modello inedito di praticare la politica. Nelle teorie/pratiche di ragion di Stato non troviamo alcun riferimento a un ordine strutturato del mondo naturale, a leggi fondamentali della natura o della creazione divina; l’arte di governo per ragion di Stato opera in un tempo storico e politico che è un tempo indefinito, perpetuo e conservativo: non si tratta più del tempo escatologico, piuttosto il tempo della storia è – come scrive Foucault (2004) – l’indefinito di una gouvernementalité per la quale non è previsto un termine o una fine (cfr. anche Borrelli 2003).

Da un’altra prospettiva, risulta peraltro impossibile sostenere descrizioni dei percorsi delle argomentazioni e delle pratiche della ragion di Stato prescindendo dallo stretto riferimento alla storia interna della Chiesa di Roma a fine Cinquecento. Con rapida sintesi, si tratta delle specifiche ragioni della Chiesa: espressione attraverso la quale si vuole operare un riferimento diretto e circoscritto alle vicende della curia romana negli ultimi decenni del Cinquecento (Prodi 1982, 20062Fragnito, in Ragion di Stato, 1996, pp. 15-73). Questa è impegnata nei difficili passaggi che riguardano l’accentramento crescente del potere papale, la ristrutturazione delle gerarchie interne, quindi le manovre della Congregazione del Sant’Uffizio nei confronti della giurisdizione episcopale e degli ordini religiosi; insieme, i vertici ecclesiastici sono all’opera per salvaguardare e rinforzare l’autorità della Chiesa cattolica sul piano dei rapporti tra gli Stati, anche se questi stessi vertici sono divisi nei diversi fronti interni delle parti filospagnole e di quelle filofrancesi.

In questo quadro, la riflessione cattolica applicata alla politica rimane ancorata a un duplice obiettivo, come dimostrano esemplarmente gli scritti pubblicati dal gesuita Antonio Possevino (Iudicium de Nuae militatis Gallis scriptis […]. De Ioannis Bodini methodo historiae[…]. De Nicolao Machiavello, 1592), dall’oratoriano Tommaso Bozio (De signis ecclesiae Dei, 1591; De jure status, sive de jure divino et naturali ecclesiasticae libertatis et potestatis, 1600) e da Fabio Albergati (De i discorsi politici […] ne i quali viene riprovata la dottrina politica di Gio. Bodino […], 1602): da una parte, apprendere a utilizzare quella funzione autonoma della risorsa politica così come rimaneva iscritta nella riflessione e nella pratica della politica nuova che si faceva risalire a Machiavelli, neutralizzando però al contempo la forte carica innovativa in essa contenuta; contemporaneamente, combattere quel modo, anch’esso inedito, di pensare e di organizzare il governo secondo il modello del sistema giuridico-politico della sovranità assoluta proposto da Jean Bodin e sostenuto nella lotta che i politiques portavano ai liguers (Baldini 1989).

[…]

Il principe interprete di giustizia

Discorsi e pratiche di ragion di Stato contribuiscono ad aprire percorsi teorici e dispositivi tecnici che si riveleranno utili ai processi di razionalizzazione che saranno propri della politica moderna. Attraverso un lavoro a più voci, questi autori affrontano la crisi dell’aristotelismo politico di tradizione cattolica e operano essi stessi nel senso del superamento del pensiero politico classico: non secondo i moduli sistematici della riflessione filosofica tradizionale, ma attraverso la proposizione di ragionati modelli di intervento pratico.

Non ci troviamo propriamente di fronte all’argomentata teoria della separazione funzionale di morale e politica, tuttavia questa molteplicità d’interventi apre a prospettive sicuramente originali: oltre il potere pastorale, accanto ai differenti dispositivi che sono propri degli ordinamenti politico-giuridici di sovranità, un’economia politica del «governo degli uomini» attraverserà corpi e anime dei soggetti, procurando di separare i percorsi della disciplina dei comportamenti dalle interiori credenze religiose. Secondo Foucault, la ragion di Stato rappresenta il corpus di saperi/pratiche che collega il micro dei dispositivi disciplinari al macro della sovranità giuridico-politica sotto la forma delle scienze della politica e dello Stato. Quindi, tra le modalità proprie delle procedure governamentali avviate dalla ragion di Stato e le procedure proprie degli ordinamenti di sovranità – che sfoceranno nella costruzione degli apparati istituzionali di governo dello Stato e del sistema di diritto pubblico – viene a realizzarsi un’intricata storia costituita dalle modalità delle relazioni e degli intrecci tra queste due dimensioni: l’obiettivo è certamente quello di costruire un nuovo tipo di ordine per la società europea travagliata da guerre religiose e conflitti civili.

Teorie e tecniche di ragion di Stato rendono più razionale l’azione di governo, grazie all’opera di neutralizzazione e di relativizzazione dei carichi imponenti di cui fino a quell’epoca il potere politico si rivestiva; viene innanzitutto argomentato che l’autorità di comando deve escludere qualsiasi condizionamento voglia farsi valere sul piano della virtù morale e della giustizia. Non esiste pertanto una iustitia universale cui il principe possa fare riferimento e sulla quale possa essere fondato il rinnovato esercizio dello ius; in questo senso, ragion di Stato contribuisce a sottrarre potere ai re che utilizzavano un corpo di leggi fondamentali che rinviava ex ante a una fondazione morale e giuridica precedente alla formazione del regno. Sul piano della politica non possono valere i principi delle leggi naturali morali, e nemmeno le pretese che provengono dagli impianti della legislazione civile; conservazione dell’ordine esistente significa far crescere il corpo politico grazie a saperi, tecniche e tempi che agiscono in proprio.

Peraltro, nemmeno può essere accolta quella nozione del giusto naturale che nell’ultima stagione di ricerca della scolastica aveva indotto Francisco Suárez (Tractatus de legibus ac Deo legislatore, 1612) a offrire articolata e razionale giustificazione alla preminenza della epieikeiaius è forma di equità che interviene in rapporto alle leggi civili, ordinarie e consuetudinarie, per garantire l’applicazione del giusto ai casi particolari anche a costo di contravvenire alle forme della giustizia legale e agli istituti giuridico-politici; secondo questo autore, l’agire prudenziale dell’epieikeia interviene modificando il diritto naturale e il diritto positivo al fine di ristabilire la mensura iustorum et iniustorum, rafforzando pure l’accordo di religione e politica (I, 10).

Da parte loro, gli autori di ragion di Stato smentiscono con precise argomentazioni il necessario incontro tra prudenza politica e astratta definizione morale del giusto: Federico Bonaventura (Della ragion di Stato et della prudenza politica, 1623) scrive che l’equità è solamente esecutiva della legge morale, mentre la capacità consultativa del principe costituisce la concreta creativa funzione rivolta a interpretare i casi indefiniti e indeterminatidell’agire umano. La ragion di Stato «muta, e altera sempre, e corregge secondo il bisogno» (p. 579), riguarda tutti gli affari del civil governo e ha specialmente luogo nelle cose dubbie.

Anche Lodovico Settala (Della ragion di Stato, 1627) distingue diverse attribuzioni della prudenza politica: consultivalegislativagiudiziaria; questi tre diversi termini non richiamano contesti specifici del diritto civile o della scienza giuridica, piuttosto vogliono significare l’ambito esclusivamente autonomo della capacità del principe rivolta a interpretare e a giudicare in proprio i singoli avvenimenti oggetto del giudizio; ancora per questo autore, preminente è la funzione consultiva attraverso cui si esprime la decisione del principe per i casi particolari in cui resta impegnato il fine principale della conservazione dello Stato (p. 10).

In definitiva, il primato della prudenza politica riattiva l’antico assunto: «eius est interpretari cuius est condere legem»; già Tommaso d’Aquino aveva argomentato questo principio (Summa theologiae,  IIa IIae, qq. 1-3), e lo stesso avevano sostenuto acuti glossatori e insigni giuristi fino a tutto il 16° sec. (De Mattei 1979, p. 250). La novità introdotta nella teoria dai trattatisti della ragion di Stato e praticata ora normalmente dai principi consiste appunto nella consapevolezza di affermare la preminenza assoluta della politica che vuole rendersi ragione e pratica di una radicale frattura; oltre il pluralismo del diritto romano riattivato nei secoli ma ridotto ormai a guscio inutilizzabile, oltre le pretese delle leggi morali e religiose adesso in evidente tracollo, oltre il diritto che si configura come espressione di una condizione naturale originaria degli esseri umani: una schiera interminabile di autori motiva che il principe è insieme interprete e legislatore, può utilizzare e anche rompere a suo piacere la legge ordinaria e introdurre elementi straordinari nelle deliberazioni di pubblico interesse.

AlbergatiPier Maria Contarini (Compendio universal di republica, 1602), Girolamo Frachetta(Il seminario de’ governi di stato et di guerra, 1613): tra fine Cinquecento e i primi anni del secolo successivo, da parti diverse e con motivazioni pure discordi, un coro di autori sostiene le ragioni del primato della decisione politica e della subordinazione del diritto alla volontà del principe. Nella produzione dei decenni seguenti, a tutti gli scrittori di ragion di Stato risulterà comune la convinzione della mediazione necessaria e interminabile della politica, che bisogna tenere distinta da ogni genere di interferenza morale o religiosa.

[…]

Diversità e persistenze nelle teorie di ragion di Stato

Al termine del nostro percorso, conviene anche richiamare l’attenzione critica sulle diversità degli svolgimenti teorici che vengono offerti da autori che comunque condividono i termini essenziali di un progetto politico a lungo meditato, messo in opera con incredibile duttilità di pratiche, corretto e migliorato nel corso di decenni grazie a un metodo sperimentale e a una straordinaria capacità di comunicazione letteraria e retorica (De Mattei 1950; Borrelli 2003); la stessa questione delle relazioni tra diritto e ragione politica troverà impostazioni differenti nelle argomentazioni di questi scrittori delle diverse ragioni degli Stati. Basti considerare il contributo di Lodovico Zuccolo, il quale – nelle Considerationi politiche e morali sopra cento oracoli d’illustri personaggi antichi (1621) – sostiene esplicitamente che la ragion di Stato non esaurisce tutte le possibilità offerte dalla politica; viene difatti esclusa la gestione dei fenomeni civili sotto l’espressione univoca delle tecniche prudenziali: ne deriva una concezione di maggiore autonomia per la legge civile, che viene chiamata a istituire un rapporto di più articolato confronto con l’autorità politica di governo. Nelle argomentazioni di Zuccolo, il beneficio pubblico segnato dall’autorità non coincide in tutto con la volontà del principe, e viene confermato il bisogno di riconoscere a fondamento dell’arte politica una razionalità segnata dal consenso che proviene dalle parti diverse della comunità.

Su un piano radicalmente diverso, a fine Seicento, si muove la proposta del cardinale Giovanni Battista De Luca (Theatrum veritatis et justitiae, 15 voll., 1669-1673; Il dottor Volgare, overo il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e muncipale nelle cose più ricevute in pratica, 1673), rivolta ad assumere gli elementi di razionalità e la metodologia sperimentale di discorsi/dispositivi di ragion di Stato all’interno delle pratiche giurisprudenziali e dei saperi giuridici del cattolicesimo. In linea di continuità con le posizioni della seconda scolastica, rifiutando tuttavia di ancorare i saperi giurisdizionali alla scienza teologica, De Luca analizza le funzioni concrete svolte dal cardinale pratico, dal vescovo pratico. La finalità del progetto resta quella conservativa, da applicare in questo caso a vantaggio della società cristiana in crisi; da qui prende corpo il tentativo di costruire un organico sistema di jus publicum ecclesiasticum da porre in opera all’interno del governo e della giurisdizione dello Stato pontificio (Zanotti 1983).

Emerge dunque sui tempi lunghi una pluralità di posizioni che rende conto ulteriormente della ricchezza di riflessione da parte di questi autori; infatti, oltre la condivisione dei fondamenti dell’agire prudenziale, lo spettro di considerazioni pure differenti restituisce una ricchezza di flessibilità nella teoria che rende conto dei successi notevoli conseguiti nelle pratiche. Certamente, nel quadro storico italiano queste diverse teorizzazioni non intendono costituire aperture agli impianti della moderna sovranità politico-giuridica, nelle forme della riflessione e dei percorsi storici che questa sta assumendo in Inghilterra e in Francia; anzi, questi autori, che hanno finissime competenze nei saperi che riguardano le cose politiche, con consapevolezza hanno dato corpo a un modello duttile e multiforme che rende variabili le applicazioni pratiche a seconda delle differenze dei contesti regionali.

A questo punto, conviene ribadire che dispositivi e discorsi di ragion di Stato costituiscono solamente le premesse di quell’insieme di processi che conducono nella storia occidentale alla piena governamentalizzazione dello stato. Lo Stato moderno prende via via corpo come complesso dei dispositivi politico-diplomatico-militari, spesso ricoperti dal segreto, posti in esercizio da un personale tecnico fortemente specializzato; per un altro versante, le funzioni del paradigma conservativo aprono ai processi governamentali di police in quanto complesso delle strategie e delle tecniche di razionalizzazione economica e amministrativa della popolazione (Schiera 1968; Napoli 2003).

In effetti, gli autori di ragion di Stato esaltano normalmente le possibilità proprie della prudenza politica e congetturano con giustificazioni teoriche differenti una particolare configurazione del governo come sfera di pubblico riferimento in cui il principe assume contemporaneamente le vesti diverse di decisore e legislatore. Da questo consegue non solo l’impegno nella migliore organizzazione delle istituzioni e dei saperi che devono sostenere il compito del principe, ma anche il riconoscimento della necessità della produzione interminabile di dispositivi giuridici che possano, per via ordinaria e straordinaria, rispondere con regolarità alle esigenze poste da casi individuali, eventi inattesi, repentine emergenze: tutto questo viene prefigurando quella produzione tecnico-giuridica che contribuirà alla formazione del moderno diritto amministrativo. Tutti costoro sovrappongono consapevolmente il ruolo della decisione politica alla funzione ineliminabile del diritto; essi sono anche consapevoli che, grazie alle pratiche prudenziali, la preminenza della ragione politica produce inevitabilmente una zona d’ombra in cui l’esercizio discrezionale di deroghe e prerogative apre nelle attività dei governi al possibile impiego dei dispositivi di dissimulazione e simulazione, di nascondimenti e inganni. Tuttavia, nel periodo del tracollo della storia rinascimentale, questa appare come l’unica strada percorribile per salvaguardare un patrimonio inestimabile di civiltà.

Da parte sua, la ragione giuridica reagirà a questi eccessi, e via via costruirà limiti definiti ai carichi abnormi della ragione politica; in modo conseguente, il diritto amministrativo entrerà a far parte del sistema di diritto pubblico posto alla base degli ordinamenti politico-giuridici di sovranità. L’ulteriore persistenza di interventi di ragion di Stato verrà allora riconosciuta come la principale contraddizione all’interno delle pratiche costituzionali, laddove l’esercizio del potere discrezionale da parte dei governanti rischia in permanenza di invalidare i fondamenti universalistici delle norme civili e la stessa legittimazione dell’autorità pubblico-statuale (Friedrich 1957; Bobbio 1980).

 

Opere

B. CastiglioneLibro del cortegiano, Venezia 1528; rist. a cura di W. Barberis, Torino 1998.

G. Della CasaGalateo, Venezia 1558; rist. a cura di S. Prandi, Torino 1994.

S. GuazzoCivil conversazione, Brescia 1574; ed. critica a cura di A. Quondam, Ferrara 1993.

G. BoteroDella ragion di Stato, Venezia 1589, 1598; rist. dell’ed. 1598 a cura di L. Firpo, Torino 1948.

T. BozioDe signis ecclesiae Dei, Romae 1591.

G. FrachettaL’idea del libro de’ governi di stato et di guerra, Venezia 1592.

A. PossevinoIudicium de Nuae militatis Gallis scriptis […]. De Ioannis Bodini methodo historiae[…]De Nicolao Machiavello, Romae 1592.

S. AmmiratoDiscorsi sopra Cornelio Tacito, Fiorenza 1594.

G. BoteroDelle relazioni universali, Bergamo 1598.

T. BozioDe jure status, sive de jure divino et naturali ecclesiasticae libertatis et potestatis, Romae 1600.

F. AlbergatiDe i discorsi politici […] ne i quali viene riprovata la dottrina politica di Gio. Bodino[…], Roma 1602.

P.M. ContariniCompendio universal di republica, Venezia 1602.

F. SuárezTractatus de legibus ac Deo legislatore, Conimbricae 1612; De legibus, ed. crítica bilingüe por L. Pereña, 8 voll., Madrid 1971-1981.

G. FrachettaIl seminario de’ governi di stato et di guerra, Venezia 1613.

L. ZuccoloConsiderationi politiche e morali sopra cento oracoli d’illustri personaggi antichi, Venezia 1621.

F. BonaventuraDella ragion di Stato et della prudenza politica, Urbino 1623.

L. SettalaDella ragion di Stato, Milano 1627.

G. NaudéConsidérations politiques sur les coups d’Éstat, Roma 1639 (trad. it. Milano 1992).

G.B. De LucaTheatrum veritatis et justitiae, 15 voll., Roma 1669-1673.

G.B. De LucaIl dottor Volgare, overo il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e muncipale nelle cose più ricevute in pratica, Roma 1673.

 

Bibliografia

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G. BorrelliRagion di Stato e Leviatano. Conservazione e scambio alle origini della modernità politica, Bologna 1993.

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G. BorrelliOltre i percorsi di sovranità: il paradigma moderno della conservazione politica, in Sui concetti giuridici e politici della Costituzione d’Europa, a cura di S. Chignola, G. Duso, Milano 2003, pp. 303-23.

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M. FoucaultSécurité, territoire, population: cours au Collège de France (1977-1978), éd. M. Senellart, Paris 2004 (trad. it. Milano 2005).

M. BazzoliStagioni e teorie della società internazionale, Milano 2005.

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